Art. 7 — Dichiarazione e marcatura CE di conformità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1998 al 10 novembre 2007. 522 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le norme di cui all'art. 6, comma 1, la conformita' degli apparecchi stessi alle disposizioni del presente decreto e' attestata da una dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea. La dichiarazione, di cui all'allegato 1, deve essere tenuta a disposizione delle autorita' competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante non ha applicato, in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1, o in assenza di norme al momento dell'introduzione nel mercato comunitario, la conformita' alle disposizioni del presente decreto e' attestata da una dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalita' attuate per garantire la conformita' dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un attestato rilasciati da un organismo competente. La conformita' di tali apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica e' attestata secondo la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui ne' il fabbricante, ne' il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la dichiarazione CE di conformita' ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario. Questi e' responsabile della rispondenza dell'apparecchio ai requisiti di protezione. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede nell'Unione europea o del responsabile dell'immissione nel mercato comunitario degli apparecchi elettrici ed elettronici debbono accompagnare ciascun esemplare dell'apparecchiatura immessa in commercio. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, oltre a predisporre la dichiarazione di cui al comma 1, appone la marcatura CE di conformita', di cui all'allegato 1, sull'apparecchio ovvero, quando non possibile, sulle istruzioni per l'uso ovvero, in alternativa alle istruzioni, sul tagliando di garanzia e, facoltativamente, sull'imballaggio. E' vietato apporre marcature che possono indurre in errore circa il significato e circa il simbolo grafico della marcatura CE. L'applicazione di altri marchi non deve limitare la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorita' competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione. Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti nei laboratori, nelle officine e nei locali del costruttore per suo uso esclusivo, pur dovendo essere rispettati i requisiti di protezione, non e' richiesto alcun attestato di conformita' CE ed alcun contrassegno. Nel caso di impianti e reti, per gli apparecchi e per i sistemi componenti e' richiesta una dichiarazione CE di conformita'; gli apparecchi ed i sistemi componenti devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal costruttore, in modo da assicurare il funzionamento appropriato dell'installazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;615~art7 · fonte del testo
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