Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 10 novembre 2007. 455 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, e' assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchi dotati della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti di protezione, ma sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure senza il corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 ovvero per i quali non e' stata rilasciata detta attestazione, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecento milioni. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero ne limitano la visibilita' e la leggibilita', e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, l'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 e' sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della prescritta marcatura CE o apporta per uso personale ad apparecchi dotati di marcatura CE modifiche che comportano la mancata conformita' ai requisiti di protezione e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che sono immessi nel mercato e che risultano:
tolto: a) non conformi ai requisiti di protezione;
tolto: b) privi della prescritta marcatura CE;
tolto: c) non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e 8, ancorche' dotati della marcatura CE;
tolto: d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la visibilita' e la leggibilita'. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si e' proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 7 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;615~art11 · fonte del testo
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