Art. 22 — Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall'articolo 11, comma 2, si applicano dal 1° gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituita da quella di cui all'allegato A al presente decreto. I richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 12 marzo 1999
