Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Disposizioni transitorie (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella di cui all'allegato 3 al presente testo unico, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, primo comma, numero 6, o dell'articolo 15, sesto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
