Art. 11 — Disposizioni transitorie

La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1 gennaio 1998. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e 2 dell'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'articolo 3 del presente decreto, va operata per i beni e servizi acquistati o utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 1998; quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del predetto articolo 19-bis2, va operata relativamente ai beni acquistati o ultimati a decorrere dal 1 gennaio 1998. In deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, e' detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno 1999. Per gli (( anni dal 1998 al 2005)) le disposizioni di cui all'articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli (( anni dal 1998 al 2005)) dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. 45 (( COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311)). La misura della detrazione forfettizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal comma 11 dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 5 e dall'articolo 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma dell'articolo 36, puo' essere revocata dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19-bis2, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Dato a Roma, addi' 2 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1999, n. 488

4

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 60, comma 1) che " I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita."

5

Il D.L. 15 febbraio 2000, n. 21, convertito senza modificazioni dalla L. 14 aprile 2000, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

Testo vigente dal 1 gennaio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 gennaio 2005. 37 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… e per lire 150 miliardi per l'anno 1999. Per gli anni dal 1998 al tolto: 2004 aggiunto: 2005 le disposizioni di cui all'articolo 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 … di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni dal 1998 al tolto: 2004 aggiunto: 2005 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, … lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. tolto: Le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2005 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311. La misura della detrazione forfettizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-02;313~art11 · fonte del testo

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