Art. 21 — Norma di copertura a norma dell'articolo 1 comma 1, lettera o), della legge di delega
Nei concorsi pronostici il cui esercizio e' riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555, e' determinata nella misura del 23 per cento. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista ((dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504)) e' fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, e' abrogato.
Testo vigente dal 1 gennaio 2000
