Art. 9.92 — Modifiche all'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 189 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, 61, comma 7, e 80, comma 8."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
