Art. 9.53 — Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 16 del decreto legislativo numero 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)";
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia puo' vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2.";
- c)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, puo' in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla societa', inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in una societa' di gestione del risparmio o in una SICAV, quando l'influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l'effettivo esercizio della vigilanza.";
- d)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: "4. La Banca d'Italia puo' fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 15, comma 5, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, comma 1, ovvero quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia all'acquisto o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
