Art. 9.46 — Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 139 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Partecipazioni in banche, in societa' finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari)";
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonche' la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro.";
- c)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle societa' finanziarie capogruppo."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
