Art. 9.91 — Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 166 del decreto legislativo numero 58 del 1998, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
