Art. 9.75 — Introduzione dell'articolo 147-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998
Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo numero 58 del 1998 e' inserito il seguente: "Art. 147-bis (Assemblee di categoria). - 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
