Art. 9.62 — Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998
All'articolo 104 del decreto legislativo numero 58 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, secondo periodo, le parole: "anche in seconda o in terza convocazione" sono sostituite dalle parole: "in ogni convocazione";
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono emettere azioni con diritto di voto subordinato all'effettuazione di un'offerta solo se, per il verificarsi della condizione, sia necessaria un'autorizzazione assembleare ai sensi del comma precedente."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
