Codice civile

Art. 2376 c.c. — Assemblee speciali

[1]Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

[2]Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

[3]((Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea e' disciplinata dalle leggi speciali.))207

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91

207

Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."

Testo vigente dal 17 luglio 2012

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Riconosciuta, come si è detto più sopra, la facoltà di emettere azioni fornite di diritti diversi, doveva necessariamente disporsi anche un'appropriata tutela degli azionisti delle varie categorie mediante l'organizzazione di essi in speciali assemblee. In tal senso si è provveduto con l'art. 2376, il quale dispone che, se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea generale che possono pregiudicare i diritti di una di esse, sia pure nei limiti consentiti dalla legge, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata. È poi sembrato opportuno disporre che a tali assemblee speciali debbano applicarsi le norme relative alle assemblee straordinarie per la considerazione che gli oggetti, su cui le assemblee stesse saranno chiamate a deliberare, rientreranno certamente nel novero di quelli attribuiti alla competenza delle assemblee straordinarie dei soci.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 974

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 17 luglio 2012. 28 parole aggiunte.

aggiunto: Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea e' disciplinata dalle leggi speciali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91

    Il D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2376 · fonte del testo

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