Art. 32 — Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari: adeguamento dell'importo delle sanzioni
Il comma 1 dell'articolo 140 t.u. e' sostituito dal seguente: " 1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
