Art. 9.14 — Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 52 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.";
- b)al comma 2, primo periodo, le parole: "Le societa' che esercitano attivita' di revisione contabile presso le banche comunicano" sono sostituite dalle parole: "Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica" e, nel secondo periodo, le parole: "Tali societa' inviano" sono sostituite dalle parole: "Tale soggetto invia";
- c)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo puo' prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.";
- d)al comma 3, dopo le parole: "commi 1" sono inserite le parole: ", primo periodo,".
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
