Art. 9.25 — Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993

All'articolo 76 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, puo' disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali."

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;6~art925 · fonte del testo

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