Art. 9.17 — Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
