Art. 9.16 — Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 57 del decreto legislativo numero 385 del 1993, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
