Art. 9.44 — Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 136 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori;";
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
