Art. 9.13 — Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993
All'articolo 28 del decreto legislativo numero 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualita' prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualita' previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operativita' prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto."
Testo vigente dal 29 febbraio 2004
