Dopo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' inserito il seguente: "Art. 3-ter (Ripristino dei cognomi in forma originaria). - 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra e residenti in provincia di Trento, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua di appartenenza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso. 2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed e' presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al commissario del governo, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il commissario del governo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il commissario del governo puo' provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puo' essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro competente, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento e' esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta. 3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti".

Testo vigente dal 5 luglio 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-22;261~art4 · fonte del testo

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