Art. 10 — Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi
Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi costituiscono espressione della liberta' di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)).
Testo vigente dal 14 settembre 2012
