L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

  • a)requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le societa', sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
  • 1)il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
  • 2)il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di' capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
  • b)il divieto di avere stabilimenti in piu' di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;
  • c)restrizioni della liberta', per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla liberta' di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
  • d)condizioni di reciprocita' con lo Stato membro nel quale il prestatore ha gia' uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;
  • e)l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attivita' o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attivita' rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;
  • f)l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;
  • g)l'obbligo di essere gia' stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l'attivita' in Italia per un determinato periodo.

Testo vigente dal 23 aprile 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art11 · fonte del testo

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