Art. 49 — Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore
All'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al primo comma, numero 1°, dopo la parola: "Italia" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea";
- b)dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al quinto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";
- b)l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE"; All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al primo comma, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale";
- b)al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";
- c)il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE". All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al primo comma, numero 3°, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o del domicilio professionale";
- b)al primo comma, numero 4), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale". Le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Testo vigente dal 23 aprile 2010
