Art. 1 — Ambito di applicazione
[1]Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita' europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:
- a)mediante veicoli, vagoni o unita' navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilita' di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
- b)mediante unita' navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
- c)mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure d)
[2]interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.
Testo vigente dal 11 marzo 2010
