Art. 4 — Requisiti per l'iscrizione nell'albo

[1]Per essere iscritti nell'albo, e' necessario:

  • a)essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino ((di uno Stato membro dell'Unione europea o)) di uno Stato estero a condizione di reciprocita';
  • b)essere di condotta specchiatissima ed illibata;
  • c)godere dei diritti civili e politici;
  • d)essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o riconosciuta in una universita' o istituto dell'ordine universitario del Regno;
  • e)avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;

[2]((f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.)) ((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.))

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1942 al 8 maggio 2010. 2 parole tolte, 38 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato aggiunto: membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocita';

f) avere la residenza tolto: nel Regno aggiunto: o il domicilio professionale in Italia. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art4 · fonte del testo

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