Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

  • a)l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
  • b)l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
  • c)il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
  • d)l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
  • e)l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identita' specifico per l'esercizio di un'attivita' di servizi rilasciato in Italia;
  • f)i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
  • g)le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste solo se giustificate da motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente, in conformita' con i principi di non discriminazione e proporzionalita'.

Testo vigente dal 23 aprile 2010

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59~art21 · fonte del testo

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