((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89.)) Dovra' essere favorita omogeneita' di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunita' esistenti. Alle stesse condizioni e modalita', per gli anni scolastici successivi puo' essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18. 2 2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 279 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, ultimo periodo, del presente articolo "nella parte in cui dispone che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in tema di anticipazione dell'eta' di accesso alla scuola dell'infanzia sia adottato <sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)> invece che sentita la conferenza unificata Stato-Regioni"

Testo vigente dal 16 luglio 2009

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 279/2005

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 2005

    È costituzionalmente illegittimo l'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs.19 febbraio 2004, n. 59, nella parte in cui dispone che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di anticipazione dell'età di accesso alla scuola dell'infanzia sia adottato «sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)» invece che sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Il coinvolgimento delle realtà locali nella fase di graduale anticipazione dell'età di accesso alla scuola, almeno per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, e pur essendo la materia riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, è stato ritenuto opportuno dal legislatore statale, come dimostra la partecipazione dell'ANCI, in forma consultiva, al relativo procedimento decisionale, prevista dalla disposizione impugnata: tuttavia, in materia di istruzione, il naturale interlocutore dello Stato è la regione, essendo gli altri enti locali privi di competenza legislativa. Ne consegue che la norma, non rispettosa, sotto tale profilo, del principio di leale collaborazione, va ricondotta a legittimità costituzionale sostituendo alla prevista partecipazione consultiva dell'ANCI quella della Conferenza unificata Stato-Regioni.

    Art. 12 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione · Art. 1 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale · Art. 13 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione · Art. 15 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 2005 al 16 luglio 2009. 81 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalita' e modalita' organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilita' dei posti, la recettivita' delle strutture, la funzionalita' dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilita'aggiunto: PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89. Dovra' essere favorita omogeneita' di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-19;59~art12 · fonte del testo

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