Art. 12 — Scuola dell'infanzia
((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89.)) Dovra' essere favorita omogeneita' di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunita' esistenti. Alle stesse condizioni e modalita', per gli anni scolastici successivi puo' essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18. 2 2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 279 (in G.U. 1a s.s. 20/7/2005, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, ultimo periodo, del presente articolo "nella parte in cui dispone che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in tema di anticipazione dell'eta' di accesso alla scuola dell'infanzia sia adottato <sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)> invece che sentita la conferenza unificata Stato-Regioni"
Testo vigente dal 16 luglio 2009
