A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 e' subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, ((purche' l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/ 2019)). Continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia ((gli ulteriori titoli)) previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purche' conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, ((non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022)). Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalita' di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Testo vigente dal 2 agosto 2025

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Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2024 al 2 agosto 2025. 4 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purche' tolto: conseguite aggiunto: l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/ 2019. Continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia tolto: i aggiunto: gli ulteriori titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore … gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico tolto: 2018/2019 aggiunto: 2021/2022. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresi' ad avere validita' per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65~art14 · fonte del testo

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