Capo V – Norme finali e transitorie
- Art. 12 — Scuola dell'infanzia
- Art. 13 — Scuola primaria
- Art. 14 — Scuola secondaria di primo grado
- Art. 15 — Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
- Art. 16 — Frequenza del primo ciclo dell'istruzione
- Art. 17 — Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
- Art. 18 — Norma finanziaria
- Art. 19 — Norme finali e abrogazioni