In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000, da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto, di cui all'articolo 5, e' disposta la revoca del relativo riconoscimento.

Testo vigente dal 2 marzo 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-29;58~art8 · fonte del testo