Art. 8 — Sanzioni in materia di organismi di controllo
In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, secondo le modalita' previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000, da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto, di cui all'articolo 5, e' disposta la revoca del relativo riconoscimento.
Testo vigente dal 2 marzo 2004
