Art. 7 — Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
Testo vigente dal 2 marzo 2004
