Art. 7 — Sanzioni accessorie
Per le violazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorita' competente per la registrazione o il riconoscimento l'adozione del provvedimento di immediata sospensione della registrazione o del riconoscimento di cui all'articolo 14 del regolamento, da comunicare all'interessato. La sospensione della registrazione o del riconoscimento di uno stabilimento termina con l'avvenuto adeguamento dello stesso ai requisiti previsti dal regolamento e non puo' comunque eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento. In presenza di gravi e reiterate violazioni di cui al comma 1 e nei casi previsti dall'articolo 15 del regolamento, la registrazione o il riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 5 e 10 del regolamento sono revocate.
Testo vigente dal 14 ottobre 2009
