Art. 6 — Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, effettua attivita' in stabilimenti o impianti non riconosciuti ai sensi di tale regolamento o non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.

Testo vigente dal 31 ottobre 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-10-01;186~art6 · fonte del testo

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