Art. 42 — Organismi designati
I requisiti relativi agli organismi di valutazione della conformita' di cui agli articoli da 30 a 34 si applicano altresi' agli organismi designati a norma dell'articolo 15, comma 8, salvo il fatto che le competenze richieste al suo personale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), sono riferite alle norme nazionali e che, tra i documenti da tenere a disposizione dell'Autorita' di notifica a norma dell'articolo 34, comma 4, sono inclusi i documenti relativi ai lavori realizzati da societa' affiliate o enti subappaltatori in relazione alle pertinenti norme nazionali. Gli obblighi operativi di cui all'articolo 39 si estendono anche agli organismi designati salvo per il fatto che tali obblighi si riferiscono a norme nazionali invece che alle STI. L'obbligo di informazione di cui all'articolo 40, comma 1, si applica altresi' agli organismi designati che coerentemente informano i soggetti pertinenti. Se l'Autorita' di notifica ha accertato o e' stata informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA del fatto che un organismo designato non soddisfa piu' le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca la designazione, secondo i casi, in funzione della gravita' dell'inosservanza delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi. La designazione degli organismi avviene secondo le modalita' indicate nell'Allegato V.
Testo vigente dal 25 giugno 2019
