L'ANSFISA, attraverso il sistema informatico appropriato di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, notifica alla Commissione e all'ERA le norme nazionali di cui all'articolo 13, comma 2, nei seguenti casi:

  • a)ogni volta che dette norme sono modificate;
  • b)quando e' stata presentata una nuova domanda per la deroga alle STI a norma dell'articolo 6;
  • c)quando dette norme sono abrogate a seguito della pubblicazione o revisione di una STI. L'ANSFISA assicura che le norme nazionali di cui al comma 1, comprese quelle relative alle interfacce tra i veicoli e le reti, siano facilmente accessibili, di dominio pubblico e siano redatte con una terminologia che possa essere compresa da tutte le parti interessate. L'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle materie di rispettiva competenza, possono predisporre nuove norme nazionali nei seguenti casi:
  • a)qualora una STI non soddisfi appieno i requisiti essenziali;
  • b)quale misura preventiva urgente, specialmente in seguito a un incidente. Per le finalita' di cui al comma 3, l'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono il progetto di nuova norma nazionale all'ERA e alla Commissione europea, attraverso il sistema informatico appropriato a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, in tempo utile ed in linea con i termini di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796, prima della prevista introduzione della nuova norma proposta e fornendo una motivazione per la sua introduzione. L'ANSFISA e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicurano che il progetto sia sufficientemente sviluppato per permettere all'ERA di svolgere il suo esame a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796. Quando una nuova norma nazionale e' adottata, viene notificata all'ERA e alla Commissione europea attraverso il sistema informatico di cui al comma 1. In caso di misure preventive urgenti, l'ANSFISA puo' adottare e applicare immediatamente una nuova norma. Tale norma e' notificata attraverso il sistema informatico di cui al comma 1 ed e' sottoposta alla valutazione dell'ERA in conformita' dell'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/796. In caso di notifica di una norma nazionale di cui al comma 1 oppure di una nuova norma, la sua necessita' e' giustificata con l'esigenza di soddisfare un requisito essenziale non gia' contemplato dalla pertinente STI. Norme e restrizioni di natura strettamente locale possono non essere notificate ma, in tal caso, le stesse sono riportate nei registri dell'infrastruttura di cui all'articolo 45 e nel prospetto informativo della rete e' indicato dove sono pubblicate tali norme e restrizioni. Le norme nazionali notificate a norma del presente articolo sono esentate dalla procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le norme nazionali non notificate a norma del presente articolo non si applicano ai fini del presente decreto.

Testo vigente dal 25 giugno 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57~art14 · fonte del testo

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