A decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la "Mutualita' pensioni", avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe. La "Mutualita' pensioni" costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso. L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.

Testo vigente dal 3 aprile 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389~art1 · fonte del testo

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