Art. 6 — Norme transitorie e finali
Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e in particolare quanto disposto dall'art. 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485.
Testo vigente dal 31 ottobre 1996
