Il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e' stabilito nella misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento a carico dei lavoratori. La predetta misura restera' invariata fino a che l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non raggiungera' la misura stessa. Per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il contributo e' stabilito nella misura e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il personale di cui al comma 2 e' dovuto altresi' per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal rendiconto della evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4. Il predetto contributo e' prorogabile con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento finanziario dell'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 3 e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con l'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4, delle quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'aliquota per il computo della pensione di cui all'art. 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' confermata nella misura del 33 per cento. Restano confermate le norme in materia di obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicati sulla retribuzione definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile risultano altresi' applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3.

Testo vigente dal 9 agosto 1996

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 425/2002

    Questione infondata
    18 ottobre 2002

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n.549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e del decreto legislativo 29 giugno 1996 n.414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza pe…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 76 cost. · Art. 87 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 164/2002

    Questione infondata
    7 maggio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sollevata, per violazione del principio di eguaglianza in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - dovuto per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto nella misura complessiva del 36,46 per cento della retribuzione imponibile - sia posto (negli anni dal 1996 al 1998) a carico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 nella più gravosa misura dell'11,219 per cento, anziché in quella dell'8,89 per cento come per i lavoratori assunti dopo la data suddetta e come in generale per tutti gli altri lavoratori. Infatti la maggiore ritenuta previdenziale sulla retribuzione così fissata trova ragione nel più favorevole trattamento pensionistico di cui continuano, seppure in via transitoria, a beneficiare gli iscritti al Fondo speciale (anteriormente alla sua soppressione) pur se transitati nel regime ordinario dell'assicurazione generale. - Con riferimento alla speciale disciplina del Fondo pensioni per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, v. sentenza n. 469/1991 e sulla non comparabilità con la disciplina di altri ordinamenti previdenziali, v. ordinanza n. 44/1985 (qui citate).

    Art. 2 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto · Art. 3 cost. · Art. 3 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-29;414~art2 · fonte del testo

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