Art. 92 — Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 148, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto dell'articolo 95, comma 4, puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
