Art. 101 — Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, ultimo periodo, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "quarantanove";
- b)al comma 3, al primo periodo, le parole: "ha luogo dopo la" sono sostituite dalle seguenti: "puo' avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della", il secondo periodo e' soppresso e al terzo periodo, le parole: "capitale investito per le concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "capitale investito. Per le concessioni";
- c)al comma 5:
- 1)al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono inserite le seguenti: "mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonche' di", le parole: "obbligazioni di progetto" sono sostituite dalle seguenti: "obbligazioni emesse dalle societa' di progetto" e le parole: "comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione";
- 2)al secondo periodo, dopo le parole: "entro lo stesso termine" sono inserite le seguenti: "rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
- 3)al terzo periodo, dopo le parole: "Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo" sono aggiunte le seguenti: "e del comma 3";
- d)al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
