Art. 17 — Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

All'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: "alle norme dettate dalla" sono sostituite dalla seguente: "alla";
  • b)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica ne' in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.";
  • c)al comma 3:
  • 1)dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.";
  • 2)al secondo periodo, dopo le parole: "localizzazione o al tracciato" sono inserite le seguenti: ", nonche' al progetto di risoluzione delle interferenze";
  • d)al comma 4, le parole: ", di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attivita' progettuali di propria competenza. La violazione dell'obbligo di collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita' i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi";
  • e)al comma 5, le parole: "rilevate" sono sostituite dalle seguenti: "anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate";
  • f)al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.".

Testo vigente dal 5 maggio 2017

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56~art17 · fonte del testo

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