Art. 112 — Modifiche all'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
All'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: "trasferimento all'affidatario" sono inserite le seguenti: "o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche' in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80,";
- b)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.";
- c)al comma 3, primo periodo, le parole: "previa presentazione di idonea polizza fideiussoria" sono sostituite dalle seguenti: "previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria" e al secondo periodo, le parole: "rilasciata con le modalita' previste per il rilascio della cauzione provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3".
Testo vigente dal 5 maggio 2017
