Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87
All'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2.».
Testo vigente dal 28 aprile 2011
