L'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:

  • a)al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ne' classificate come riserve di perequazione»;
  • b)al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a dedurre dal margine di solvibilita' richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle societa' veicolo». Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 44-bis (Margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attivita' riassicurative). - 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilita' applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
  • a)i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
  • b)i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
  • c)le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.». All'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attivita' esercitate, della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
  • a)i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
  • b)i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
  • c)le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».

Testo vigente dal 8 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-02-29;56~art4 · fonte del testo

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