Art. 4 — Margine di solvibilità
L'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ne' classificate come riserve di perequazione»;
- b)al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a dedurre dal margine di solvibilita' richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle societa' veicolo». Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 44-bis (Margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attivita' riassicurative). - 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilita' applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
- a)i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
- b)i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
- c)le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.». All'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attivita' esercitate, della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
- a)i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
- b)i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
- c)le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».
Testo vigente dal 8 aprile 2008
