Art. 3 — Disposizioni in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche
L'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 1, il primo periodo e' sostituto dal seguente: «Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa.»;
- b)al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario». Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 42-bis (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto). - 1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto, nonche' le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime. 2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti. 3. L'impresa e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. Art. 42-ter (Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate condizioni). - 1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione si applica l'articolo 65. 2. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di assicurazione diretta senza possibilita' di trasferimenti. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio 2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 42-bis, commi 2 e 3.».
Testo vigente dal 8 aprile 2008
