Art. 44 — Margine di solvibilità
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Abrogato dal 30 giugno 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.
Abrogato dal 30 giugno 2015
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 485 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per la complessiva attivita' esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilita' richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
tolto: a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
tolto: b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, ne' classificate come riserve di perequazione;
tolto: c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
tolto: d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita' disponibile:
tolto: a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
tolto: b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, comma 8. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione, nonche' a dedurre dal margine di solvibilita' richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle societa' veicolo. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti del margine di solvibilita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art44 · fonte del testo
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