Art. 5 — Disposizioni in materia di accesso alle attività di riassicurazione
L'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 1, le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4» sono soppresse;
- b)al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attivita' svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE.»;
- c)al comma 4, primo periodo, le parole: «relativamente all'assicurazione diretta.» sono soppresse;
- d)al comma 4, il secondo periodo e' soppresso. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente: «57-bis (Societa' veicolo). - 1. L'esercizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica da parte di societa' veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. 2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attivita' da parte delle societa' veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
- a)la portata dell'autorizzazione;
- b)le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
- c)i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei gestori della societa' veicolo;
- d)i requisiti di professionalita' ed onorabilita' degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella societa' veicolo;
- e)le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
- f)i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
- g)i requisiti di solvibilita' delle societa' veicolo.».
Testo vigente dal 8 aprile 2008
