Art. 18 — Misure di salvaguardia
L'articolo 221 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 1, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»;
- b)al comma 3, lettera b), dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «o gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti». All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»; L'articolo 223 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 1, dopo le parole: «dell'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o qualora i diritti delle imprese di assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione»;
- b)al comma 2, dopo le parole: «politica di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione»;
- c)al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti «o di riassicurazione»;
- d)al comma 4, dopo le parole: «alla qualita' dei contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione», dopo le parole: «nel caso in cui i contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione» e le parole: «di modesta entita» sono sostituite dalle seguenti: «limitato»;
- e)dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio.». L'articolo 224 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 1, dopo le parole: «crediti di assicurazione», sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione e di riassicurazione»;
- b)al comma 3, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione». All'articolo 225, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «, delle imprese di assicurazione cedenti» e dopo le parole: «all'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione». L'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
- b)al comma 2, dopo le parole «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti «e di riassicurazione» e le parole: «e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi» sono soppresse;
- c)al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
- d)al comma 4, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». L'articolo 227 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 1, dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
- b)al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione». L'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come segue:
- a)al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «all'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
- b)al comma 2, lettera a), dopo le parole «dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
Testo vigente dal 8 aprile 2008
