Art. 8 — Servizi di rete
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1997 al 16 settembre 2003. 709 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: I soggetti aventi sede nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), costituiti in forma societaria o di impresa individuale, che intendono fornire servizi di rete via satellite, devono richiedere l'autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
tolto: a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, qualora esistente;
tolto: b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato A per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
tolto: c) attestato dell'avvenuto versamento del contributo di cui all'articolo 12, comma 1;
tolto: d) scheda, di cui all'allegato B, indicante i dati relativi all'operatore ed alla rete di stazioni terrene;
tolto: e) schede sottoelencate, da compilare secondo le prescrizioni dell'appendice 28 al regolamento delle radiocomunicazioni, indicanti i dati tecnici necessari per l'effettuazione del coordinamento in ambito nazionale ed internazionale delle assegnazioni di frequenza a ciascuna stazione terrena e per la registrazione delle assegnazioni stesse nella lista internazionale delle frequenze dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT):
tolto: 1) scheda ApS4/III, di cui all'allegato C1;
tolto: 2) schede di cui agli allegati C2t e C2r, riportanti l'area di coordinamento di ciascuna stazione terrena in trasmissione ed in ricezione;
tolto: 3) scheda, di cui all'allegato C3, riportante graficamente l'angolo di elevazione sull'orizzonte per ogni azimuth attorno a ciascuna stazione terrena;
tolto: f) copia dell'atto di accordo intervenuto con il fornitore della capacita' spaziale, dal quale risulti la possibilita' di accesso al segmento spaziale e di impiego delle frequenze assegnate ed indicate nella scheda AP3/III;
tolto: g) atto costitutivo della societa', se il richiedente riveste tale forma;
tolto: h) certificato di nazionalita' della societa' o dell'impresa individuale; ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il controllo della societa' da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti all'accordo SEE e' consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;
tolto: i) certificato da cui risulti che gli amministratori della societa' o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione. Entro dieci giorni il Ministero e' tenuto a dare comunicazione del ricevimento della domanda e dell'avvio del procedimento. Il rilascio dell'autorizzazione per i servizi di rete e' subordinato alla verifica della conformita' della domanda a quanto stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze nonche' all'impegno, da dichiarare nella domanda stessa, che:
tolto: a) l'esercizio della rete non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;
tolto: b) le caratteristiche tecniche di esercizio rispondono a quelle indicate nella documentazione prodotta;
tolto: c) le funzioni di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni (ETSI);
tolto: d) le apparecchiature delle stazioni terrene sono conformi alle relative regole o norme tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' ai requisiti essenziali previsti in materia di compatibilita' elettromagnetica. L'autorizzazione ad espletare i servizi di rete via satellite e' rilasciata soltanto dopo il completamento delle procedure di coordinamento in ambito nazionale ed internazionale e la registrazione nella lista internazionale delle frequenze dell'UIT. In attesa del completamento delle procedure di cui al comma 5, puo' essere rilasciata un'autorizzazione provvisoria entro novanta giorni dal ricevimento della domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla data di ricevimento della documentazione mancante; entro lo stesso termine e' comunicato all'interessato un eventuale provvedimento negativo motivato; l'autorizzazione si intende rilasciata se entro il termine anzidetto non pervengono all'interessato provvedimenti di rigetto del Ministero. L'autorizzazione provvisoria comporta l'obbligo da parte dell'interessato di disattivare immediatamente la stazione terrena in caso di interferenze dannose ad altri impianti autorizzati o registrati; in caso di inottemperanza il Ministero, revocata l'autorizzazione, provvede alla disattivazione a spese dell'obbligato, applicando le sanzioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 5. Nel caso di modifiche da apportare alle stazioni terrene gia' autorizzate, deve essere data comunicazione al Ministero il quale si pronuncia entro il termine di novanta giorni. Le variazioni riguardanti il contenuto della documentazione di cui al comma 2 devono essere comunicate tempestivamente al Ministero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-11;55~art8 · fonte del testo
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